La rete delle Consigliere di Parità a Roma per il rilancio degli organismi di pari opportunità

In data 6-7 Luglio 2006 a Roma si è riunita la Rete nazionale delle Consigliere di parità regionali e provinciali, istituita presso il Ministero del Lavoro con nomina congiunta del Ministro delle Pari Opportunità, impegnate per l’attuazione del principio di non discriminazione sul lavoro basate sul genere e per rilanciare sul territorio l’azione a favore delle pari opportunità. La Consigliera nazionale di parità Isabella Rauti ha aperto i lavori e sono seguiti gli interventi dei rappresentanti dell’INAIL, INPDAP, ISFOL e del progetto “Tratta NO”. Nel pomeriggio, è intervenuta la Ministra per le Pari Opportunità Barbara Pollastrini, la quale ha dichiarato la disponibilità ad un tavolo di concertazione sui temi delle Pari Opportunità e del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto Legislativo 11 Aprile 2006 n.198, pubblicato in G.U. n.125 del 31/05/2006, entrato in vigore il 15/06/2006. 

Le Consigliere di Parità ritengono opportuno riportare la sintesi della relazione della Consigliera nazionale Isabella Rauti.

“La relazione della Consigliera nazionale di parità Isabella Rauti ricorda i problemi irrisolti e la strada ancora da percorrere in materia di parità sul lavoro, tra cui il problema dei differenziali retributivi, la conciliazione mancata, la necessità di una revisione del part-time, il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona per il 2010. Altro tema affrontato riguarda il lavoro flessibile; la consigliera sottolinea che il suo uso in casi impropri ha come effetto quello di  produrre vulnerabilità sociale, economica ed esistenziale. Sul tema dell’occupazione femminile si evidenzia che anche dove si concentra il maggior numero di impiego femminile, è scarsa la presenza delle donne nelle posizione di vertice e nell’esercizio di quella che viene definita leadership. Vengono rilevate le difficoltà incontrate dalle donne a vari livelli e in momenti diversi. Riguardo l’ingresso della donna nel lavoro, si evidenzia come a parità di formazione, anzi spesso con una formazione curricolare superiore, la donna resta più a lungo disoccupata e spesso accetta come primo lavoro anche una condizione  non adeguata ai titoli acquisiti. Criticità anche maggiori si riscontrano nella oggettiva difficoltà che le donne incontrano nella permanenza nel mercato del lavoro. In questo senso il nodo cruciale rimane sempre quello di conciliare i tempi di lavoro con i tempi del lavoro di cura, che non è più soltanto legato alla nascita ed alla crescita dei bambini, ma che sempre più si congiungerà, con il progressivo allungamento della vita media e il progressivo invecchiamento della popolazione, anche alla cura degli anziani.
In questa congiuntura demografica, la donna rischia di rimanere esclusa dal mondo del lavoro per un periodo talmente lungo di tempo, che difficilmente potrà rientrare e soprattutto in una condizione di equità e di non sottomansionamento. Così pure, si sottolinea anche il fenomeno del differenziale retributivo.
Si rileva che sebbene la leggi vieti la disparità salariale a parità di lavoro svolto, continuano ad esistere sperequazioni  che si annidano nella parte di salario accessorio e nelle forme compensative legate ai premi di produzione, alle ore di lavoro straordinario, ai benefits economici ecc., come risulta dai risultati di ricerche ove sussiste il rischio di un possibile ritorno al passato per la donna in Italia. In particolare l’Eurispes segnala come il ruolo e la condizione della donna oggi in Italia presentino il rischio di una pericolosa involuzione culturale, sociale ed economica, come si deduce dai dati sul tasso di occupazione femminile, il più basso dell’Unione. Anche sul piano prettamente culturale, le rilevazioni effettuate dall’Eurispes mostrano la persistenza di vecchi incrostazioni e luoghi comuni: come quello di ritenere che la cura della casa sia soprattutto compito della donna (come pensa il 40% di uomini). Per quanto riguarda gli interventi specifici attuati, viene ricordato l’impegno della rete delle consigliere relativamente al caso delle atlete, sia con il sostegno dato al disegno di legge in materia di tutela previdenziale degli sportivi sia con interventi istituzionali presso i ministeri di riferimento e presso il presidente del Coni, e con conferenze stampa. L’obiettivo è  ripresentare il disegno di legge ed interessare nuovamente i ministeri anche in questa nuova legislatura. E’ in fase di predisposizione una nota indirizzata al ministro degli esteri relativamente al problema delle donne cooperanti, in particolare alla questione della maternità e dei congedi parentali. La legislazione che regola tale figura non prevede né part-time nè forme flessibili. Non è indicata nessuna ulteriore aspettativa né sue modalità.”

Per quanto riguarda il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, le Consigliere di parità hanno apprezzato il lavoro di collegamento nel raccogliere in un Testo unico (D.lgvo 198/2006) tutta la normativa nazionale in materia di pari opportunità, con la funzione di unificazione e di coordinamento della disciplina preesistente, individuando i nessi sistematici esistenti tra le diverse parti del materiale normativo vigente e di dare un’interpretazione evolutiva (carattere innovativo e normativo). Però, occorre rilevare alcuni punti critici, come peraltro è emerso in altre sedi istituzionali e politiche, ovvero: - mancanza di riferimenti normativi europei nel preambolo del testo tra cui la Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che ha modificato la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nonché Il Trattato di Amsterdam e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In secondo luogo, la violazione della norma di delega del Parlamento al Governo, ove si chiedeva di tener conto delle attribuzioni delle Regioni e delle istanze partecipative delle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni)), in attuazione delle profonde modifiche del sistema delle competenze introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione. Infatti, se è vero che la disciplina delle Pari opportunità rientra nella competenza statale come previsto dall’art.117, comma II, lett..m) Costituzione “diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale” e, comunque realizza la recente riforma dell’art. 51 Costituzione; è anche vero che vi sono profili della disciplina delle pari opportunità che incidono su settori di competenza legislativa regionale (es. il pubblico impiego delle regioni e degli enti locali), pertanto, occorreva una più attenta considerazione del ruolo degli altri soggetti per l’attuazione e la formulazione delle linee guida dell’azione politica in tale materia. Altro punto critico rilevante consiste nella mancanza del parere delle Commissioni parlamentari, anche in presenza dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata Stato e Regioni e della  Consigliera di parità nazionale, e ciò dimostra la complessità del dibattito politico. 

Stante l’importanza dei temi affrontati e l’occasione delle Consigliere di parità di essere inserite in un tavolo tecnico con la Ministra Pollastrini, riteniamo opportuno riportare l’estratto dell’articolo a cura di Casotti Alfredo e Gheido Maria Rosa sul riordino della materia a tutela delle donne pubblicato sul Sole 24 ore del 17/07/2006, testo peraltro modificato dalla recente Direttiva comunitaria 2006/54/CE del 05.07.2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione L204 del 26.07.06 che ha sostituito le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE, 97/80/CE.

1- IL NUOVO "CODICE"
“Il 15 giugno 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 che riordina le disposizioni volte a combattere le discriminazioni ed ad attuare pienamente il principio di uguaglianza. Il codice si compone di 58 articoli ed è diviso i quattro libri, il primo dei quali contiene le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità fra uomo e donna e, nei successivi, sono raccolte le disposizioni volte a promuovere le pari opportunità nei rapporti economici, civili e politici, etico sociali.
In particolare si stabiliva il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

Il problema, delle pari opportunità, è sicuramente a livello mondiale di quelli che scottano e non solo per il confronto uomo donna se il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Terry Davis ha aperto (8/6/2006) la sesta conferenza europea sull’uguaglianza tra uomini e donne: diritti umani e sfide economiche in Europa affermando che ”l’uguaglianza tra uomo e donna è parte dei diritti umani ed è un prerequisito per la democrazia e la giustizia sociale”. Peraltro già il Consiglio Europeo di Lisbona nel Marzo 2000 aveva riconosciuto l’importanza della promozione delle pari opportunità tra uomini e donne ponendo l’obiettivo della occupazione del 60 per cento delle donne nel 2010. Successivamente, nel 2002, il Consiglio Europeo di Barcellona proseguiva nella strada tracciata affermando l’obbligo per gli Stati membri di eliminare i freni alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Linee di indirizzo queste che non sempre hanno trovato concrete risposte nelle realtà lavorative degli Stati membri. Un recente studio del World Economic Forum ha scelto quali parametri per confrontare, in 53 paesi, i trattamenti tra uomini e donne la retribuzione, l’accesso al lavoro, la partecipazione alla politica, l’istruzione e la qualità della vita. L’Italia appare in quella lista al quarantesimo posto e ciò nonostante la Costituzione Italiana sancisca il principio di uguaglianza di genere uomini e donne in particolare nel mondo del lavoro con il diritto allo stesso trattamento. Riconosca la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno del matrimonio e la parità di accesso agli uffici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, ponendo cosi importanti punti di riferimento per lo sviluppo della normativa futura.
Il Codice delle pari opportunità, quindi, non innova ma riordina e raccoglie le disposizioni in materia di parità di trattamento fra uomini e donne sinora disperse in dodici leggi e decreti legislativi, oltre che, per quanto concerne le pari opportunità nei rapporti familiari, nel Codice civile.
In particolare il codice si compone di quattro libri e 58 articoli nei quali trovano trattazione:

- il concetto di discriminazione diretta e indiretta;
- il divieto di discriminazione tra uomo e donna con riferimento l’accesso al lavoro, il diritto alla stessa retribuzione, e alla carriera;
- la nullità di atti, patti o provvedimenti adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione a comportamenti di molestie, comprese le molestie sessuali;
- istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità;
- costituzione del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici con compiti di promozione e verifica;
- istituzione del Collegio istruttorio degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni.

2- LE DISCRIMINAZIONI
L’ attuazione del principio della parità fra uomini e donne deve essere la tendenza dominante nella formulazione di leggi, regolamenti, prassi, ma anche nei comportamenti da tenere nell’ambiente lavorativo. Il Libro III del codice si occupa della parità tra uomo e donna nei rapporti economici ed in particolare al Titolo I delle pari opportunità nel lavoro. Si intende discriminante il trattamento meno favorevole riservato ad una lavoratrice rispetto ad altro lavoratore che operi in analoga situazione.
Il fatto discriminante può essere rappresentato anche da molestie sessuali, articolo 26 del codice, evidenziando che si  tratta di comportamenti indesiderati che hanno l’effetto di violare la dignità della lavoratrice o del lavoratore e tendono  a creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante offensivo. E’ vietata ogni discriminazione fra uomini e donne anche nell’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, e in genere nella progressione di carriera.

3- LE AZIONI POSITIVE
Per quanto le leggi volte ad assicurare la parità di trattamento nel lavoro delle donne e di altri gruppi svantaggiati siano sempre più adeguate, condizionamenti storici e stereotipi culturali spesso contrastano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro o ne condizionano trattamenti dispari.
Pertanto, sancita la parità a livello formale, la legge italiana riconosce e sostiene le “azioni positive” volte a favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e  professionale e gli strumenti della formazione; - a favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione  imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici  autonome e delle imprenditrici; - a - promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono  sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente  avanzati ed ai livelli di responsabilità; - a favorire, anche mediante una diversa organizzazione del  lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra  responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione  di tali responsabilità tra i due sessi.

Le Consigliere di Parità (D.M. 20-03-2006 G.U. n.76 del 31-03-2006)
Provincia di Modena
Servizio Politiche del Lavoro
Via Delle Costellazioni n. 180 - 41100 Modena
Tel. 059/20.90.55 fax 059/20.90.70
E-Mail: consiglierediparita@provincia.modena.it
SITO: www.lavoro.provincia.modena.it/parita

 

 

 
 
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